Le spese di custodia dei veicoli in presunto stato di abbandono e la prescrizione

Commento alla sentenza della  Corte di Cassazione (Sez. II) 24 maggio 2024, n. 14553

17 Ottobre 2024
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Contesto della sentenza e quadro normativo


La sentenza n. 14553 del 24 maggio 2024 della Corte di Cassazione, sezione Seconda civile, affronta il tema del rimborso delle spese di custodia dei veicoli abbandonati e fornisce una chiara interpretazione del termine di prescrizione applicabile e della responsabilità del gestore del centro di raccolta nel provvedere allo smaltimento dei veicoli.

La decisione si inserisce in un contesto normativo che trova il suo fondamento nel decreto ministeriale n. 460/1999 e nelle disposizioni del Codice civile in materia di prescrizione.

Vicenda giuridica e pronuncia della Corte d’Appello


La vicenda prende avvio dalla richiesta di un’impresa titolare di un centro di raccolta e demolizione di veicoli abbandonati, che ha chiesto alla Provincia il rimborso delle spese di custodia relative a una serie di veicoli conferiti tra il 2000 e il 2002. La Corte d’appello, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Provincia, limitando peraltro il compenso per il deposito dei veicoli solo al periodo strettamente necessario per completare le operazioni di demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), cioè 90 giorni oltre i 60 previsti dal d.m. 460/1999.

Termine di prescrizione


Un elemento centrale della sentenza è la conferma che si applica la prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 del Codice civile per i crediti di natura patrimoniale, tra cui rientra il diritto al rimborso delle spese di custodia. La Corte ha stabilito che il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla cessazione del deposito dei veicoli, come sostenuto dalla ricorrente, ma dal momento in cui il gestore del centro di raccolta avrebbe dovuto attivarsi per le operazioni di smaltimento, cioè allo scadere dei 60 giorni previsti dal decreto ministeriale n. 460/1999.

Responsabilità del gestore


Il principio sancito dalla Corte è che l’onere di custodia non può protrarsi oltre il periodo ragionevolmente necessario per le operazioni di demolizione e cancellazione dal P.R.A. L’inerzia del gestore, che non si attiva per espletare le pratiche amministrative non può essere usata per estendere il periodo di custodia e ottenere ulteriori compensi. In altre parole, la Corte ha imputato la giacenza prolungata dei veicoli alla mancata attivazione del gestore, che avrebbe dovuto richiedere i dati necessari per procedere alla demolizione.

Questa interpretazione è coerente con il sistema normativo previsto dal d.m. 460/1999, che attribuisce al gestore del centro di raccolta il compito di procedere alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal P.R.A. Il mancato adempimento di tali obblighi non può quindi essere imputato alla Pubblica amministrazione, che ha già svolto la propria parte notificando il conferimento del veicolo.

La Corte ha quindi confermato la validità dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Provincia, ribadendo che essa può essere validamente formulata senza la necessità di indicare specificamente il termine iniziale di decorrenza, poiché spetta al giudice stabilire il momento esatto in cui l’inerzia del titolare del credito ha avuto inizio. Questo approccio è stato consolidato in altri precedenti giurisprudenziali, come Cass. Sez. L, n. 30303 del 27/10/2021 e Sez. 6 – 5, n. 1980 del 24/01/2022, in cui si è stabilito che il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti riguardanti la decorrenza della prescrizione.

Demolizione del veicolo

Un ulteriore punto affrontato dalla sentenza riguarda l’indipendenza tra le operazioni di cancellazione dal P.R.A. e quelle di demolizione del veicolo. La Corte ha chiarito che, sebbene entrambe le attività siano dovute dal gestore, l’una non è subordinata all’altra. Di conseguenza, l’obbligo di demolizione del veicolo non è condizionato dalla cancellazione dal P.R.A., che può essere effettuata anche successivamente. Questo principio si allinea a una ricostruzione normativa secondo cui il gestore ha l’obbligo di smaltire il veicolo senza attendere la completa esecuzione delle pratiche amministrative da parte della Pubblica amministrazione.

La decisione della Corte si inserisce quindi in un orientamento giurisprudenziale che mira a bilanciare il diritto al rimborso delle spese di custodia con l’obbligo del gestore di attivarsi in tempi ragionevoli per lo smaltimento dei veicoli. La sentenza ribadisce che la funzione del conferimento dei veicoli abbandonati non è quella di garantire una custodia a tempo indeterminato, ma di favorire la loro pronta eliminazione dalla circolazione e il loro smaltimento secondo le norme vigenti in materia di sicurezza stradale e ambientale.

Conclusione

In conclusione, la sentenza n. 14553 del 2024 conferma che il compenso per la custodia dei veicoli deve essere limitato al periodo strettamente necessario per completare le operazioni di smaltimento, e che l’inerzia del gestore non può essere usata per estendere tale periodo oltre il limite ragionevole. Inoltre, la Corte ha stabilito che il termine di prescrizione per il diritto al rimborso delle spese di custodia è di dieci anni e inizia a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni previsti dal d.m. 460/1999 per avviare le procedure di smaltimento.

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PARTE ICODICE PENALE• R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Approvazionedel testo definitivo del codice penale• R.D. 28 maggio 1931, n. 601 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penalePARTE IICODICE DI PROCEDURA PENALE• D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Approvazione del codice di procedura penale• D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale• D.M. 30 settembre 1989, n. 334 – Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penaleINDICI ANALITICI• Codice penale• Codice di procedura penaleUgo TerraccianoDocente universitario in criminologia. Già docente presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Ha assunto incarichi dirigenziali nella Polizia di Stato e di comando nella Polizia Municipale.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Ugo Terracciano,Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024

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