Il decreto ministeriale 19 dicembre 2024 pubblicato in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2025 si occupa delle caratteristiche e delle modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, facendo riferimento al Regolamento dell’Unione europea 2018/858, che ha riformato l’omologazione dei veicoli a motore, nonché sui Regolamenti (CE) 715/2007 e 595/2009 e abroga la Direttiva 2007/46/CE, integrando le disposizioni del Codice della strada.
Il decreto apre individuando l’ambito di applicazione del decreto alle strutture amovibili portabagagli e portasci, omologate in base al Regolamento UNECE numero 26, installate posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino di veicoli di categoria internazionale M1 ed N, nel caso in cui tali strutture, con o senza carico, oscurino i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o l’alloggiamento della targa, chiarendo che le portabiciclette rientrano a tutti gli effetti tra dette strutture.
L’installazione di tali strutture non richiede l’aggiornamento della carta di circolazione, a condizione che siano rispettati i limiti di massa massima complessiva e del singolo asse del veicolo, insieme al carico massimo ammissibile sul gancio di traino, e che la struttura sia munita di regolare marchio di omologazione conforme al Regolamento UNECE numero 26 e di istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, garantendo così la corretta installazione da parte dell’utilizzatore.
Il decreto precisa altresì che occorre applicare dispositivi supplementari di illuminazione e di segnalazione qualora i dispositivi originali del veicolo risultino occultati, fermo restando che la responsabilità sull’uso e sul corretto montaggio ricade sul conducente, come stabilito anche dall’articolo 164 del Codice della strada. Tali dispositivi supplementari ove necessari e installati devono replicare le funzioni luminose posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto di categoria S3 o S4 (terzo stop), e che possano essere raggruppati, combinati o incorporati nel rispetto delle pertinenti omologazioni, in particolare secondo il Regolamento UNECE numero 48, stabilendo inoltre che l’alloggiamento della targa, obbligatorio quando la targa del veicolo risulta coperta, sia conforme all’allegato III del Regolamento (UE) 2021/535, così da assicurare la giusta collocazione e leggibilità del numero di immatricolazione.
Prosegue il decreto riguardo le condizioni d’uso, imponendo che la struttura amovibile non sporga rispetto alla sagoma del veicolo, oppure che, in caso di sporgenza, si applichino le regole sui carichi sporgenti previste dall’articolo 164 commi 3 e 6 del codice della strada, mentre per la sporgenza longitudinale si richiamano i commi 2, 5 e 6 dello stesso articolo 164, ribadendo l’obbligo per il conducente di utilizzare la targa di immatricolazione del veicolo o la targa ripetitrice di cui all’articolo 100 comma 4 del Codice della strada e sottolineando che lo stesso conducente deve verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione supplementari, la presenza e la visibilità della targa e la tenuta del carico secondo i limiti di massa indicati nel documento di circolazione e nelle specifiche tecniche del gancio di traino, affinché non si creino condizioni di insicurezza o di non conformità.
Sotto il profilo operativo, gli organi di polizia accerteranno la presenza del marchio di omologazione del Regolamento UNECE numero 26, la corretta replica delle funzioni luminose secondo il Regolamento UNECE numero 48 e la conformità dell’alloggiamento della targa alle specifiche del Regolamento (UE) 2021/535, nonché la stabilità dell’installazione e il rispetto delle masse massime del veicolo. Si evidenzia che l’eventuale mancanza dei dispositivi supplementari o l’occultamento dei dispositivi di illuminazione e della targa, così come il superamento dei limiti di sagoma e di massa, costituiscono violazioni del codice della strada, rendendo applicabili le relative sanzioni amministrative e accessorie previste in materia di equipaggiamenti e carichi.
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