Divieto di conseguire la patente per tre anni: da quando decorre

Maurizio Marchi 15 Gennaio 2014
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Il problema non è di poco conto, considerati i tempi della giustizia e, soprattutto, gli strumenti a disposizione del cittadino per “allungare” (pagando la “sanzione accessoria dell’avvocato”) la data della condanna definitiva. Nella realtà potrebbe certamente verificarsi il caso limite (per la verità diffuso con percentuali preoccupanti) del soggetto che, colpito dal ritiro della patente di guida con conseguente decreto prefettizio di sospensione, ottiene “il congelamendo” del provvedimento dal Giudice di Pace in attesa dell’esito penale.
E’ evidente pertanto l’importanza di capire da quando i tre anni di divieto di conseguire nuova patente vadano conteggiati.
Se dal momento dell’accertato illecito, rendendo in questo caso di fatto nulla la misura afflittiva del “periodo senza patente”, considerato i tempi per ottenere una sentenza a seguito di opposizione al decreto penale di condanna.
Oppure, tenuto conto delle parole riportate dal comma 3-ter dell’articolo 219 cds (tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato), tenuto conto che il reato viene accertato con la condanna definitiva, se il conteggio sia da questa ultima data effettuato.
Il MIT, in risposta ad un quesito, ha precisato che con riferimento alla “data di accertamento del reato” questa deve essere considerata come il giorno in cui la sentenza (o decreto penale di condanna) sono definitivi e non più appellabili

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