Dal 22 luglio le regole per lo scarico e la conservazione dei dati dal tachigrafo digitale e dalla carta del conducente
Con il nuovo regolamento vengono armonizzati i periodi massimi entro i quali i dati (tutti i dati registrati, compresa la velocità) devono essere trasferiti, in modo da evitare la loro perdita, dal tachigrafo digitale e dalla carta del conducente secondo quanto previsto dall’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006. Prima la disciplina in oggetto era rinviata alla legislazione nazionale, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006… Consulta l’approfondimento a cura di Giuseppe Carmagnini
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