Guida in stato di ebbrezza e prelievo del sangue a seguito di incidente stradale

Maurizio Marchi 29 Aprile 2014
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Il problema non è di poco conto. La pattuglia arrivo sul posto per i rilievi dell’incidente stradale, riesce ad individuare il soggetto conducente, ma questo è già stato trasportato al pronto soccorso oppure è “nelle mani” dei soccorritori. Non è pertanto possibile effettuare la prova con l’etilometro.
La pattuglia, quindi, sfruttando la possibilità fornita dall’art. 186/5 cds, chiede alla struttura ospedaliera di “esaminare” il sangue della persona soccorsa al fine di verificare l’eventuale abuso di alcol.
E qui si pone il problema: cosa accade se il soggetto rifiuta il prelievo del sangue? Risponde del reato di rifiuto punito dall’art. 186/7 cds?
La risposta è NO. Un conto è se il sangue viene prelevato per motivi diagnostici: a questo punto il soggetto non può opporsi all’utilizzo del sangue, già prelevato, per accertare l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica. Allo stesso modo il sangue, pur prelevato per motivi non diagnostici, ma col consenso dell’interessato, può essere analizzato per dimostrare l’ebbrezza.
Ma se il soggetto rifiuta il prelievo del sangue, pur coinvolto e ferito in occasione di incidente, stradale, non risponde di alcun illecito.
Questo, in sostanza, il principio affermato, anzi ribadito visto che di dubbi non ce n’erano, dalla Cassazione penale sez. IV sentenza 03.03.2014 n. 10136.
In particolare …(omissis)…La giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamenti concernenti la verifica delle condizioni psico – fisiche dei conducenti di autoveicoli coinvolti in incidenti stradali e della loro utilizzabilità processuale con riguardo alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ha condivisibilmente affermato che i risultati del prelievo ematico, non preordinato ai fini di prova della responsabilità penale ma effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso,durante il ricovero in una struttura ospedaliera a seguito di incidente stradale, sono certamente utilizzabili ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, irrilevante dovendo ritenersi, in tali casi, la mancanza del consenso dell’interessato. E’ stato, quindi, anche affermato che i prelievi non necessari a fini terapeutici, effettuati in assenza di consenso dell’interessato, sono inutilizzabili, per violazione del diritto, costituzionalmente garantito, di inviolabilità della persona (Cass. nn. 38537/07, 4118/09, 26108/12, 6755/13)…(omissis)…

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