E’ questo il principio sancito dalla Cassazione civile sez. III sentenza 04.02.2014 n. 2414 a seguito di un danno per lesioni patite da un ciclista finito rovinosamente a terra a seguito del comportamento di un cane che, scavalcata una recinzione, lo aggrediva.
Il proprietario dell’area dove il cane si trovava riteneva non avere alcuna responsabilità in quanto il cane di proprietà di altro soggetto.
La Suprema Corte, invece, provata la permanenza del cane in quel luogo da mesi (in sostanza dal proprietario prestato o donato), ha ritenuto esente da responsabilità il proprietario desunto dall’anagrafe canina, ritenendo invece tenuto al risarcimento del danno il soggetto che aveva in uso il cane.
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