Notifica tramite azienda privata: quali conseguenze?

Maurizio Marchi 12 Giugno 2014
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Sempre più spesso, non solo le aziende private, ma anche gli enti pubblici, si rivolgono ad aziende private per la consegna della posta.
Fino a quando si tratta di “posta generica” nulla da segnalare.
I problemi cominciano invece quando si “consegnano” atti per i quali occorre la prova della consegna, o meglio la data di consegna, rilevante per far decorrere termini di pagamento o ricorso.

Sull’argomento è intervenuta recentemente la Cassazione civile (sez. VI-1 – sentenza 30.01.2014 n. 2035) precisando che
…(omissis)… nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario. (Cass. 17723/06 e Cass. 13812/07). Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato. Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.…(omissis)

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