La Suprema Corte, con la pronuncia della sezione VI, ordinanza n. 2370 del 4 febbraio 2014, ha sancito un importante principio.
In sostanza, se è pacifico che debbano essere risarciti i danni materialmente subiti dal fermo amministrativo illegittimo (il cosiddetto fermo macchina documentato dalle spese sostenute per la locazione di un altro veicolo), non altrettanto automatico è il risarcimento per i danni generici “da disagio” (o da stress per richiamare la terminologia di qualche sentenza del Giudice di Pace) che debbono invece essere attentamente valutati.
E’ pertanto escluso il risarcimento dei danni derivanti da “disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione”
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