– Innovativa sentenza delle Sezioni Unite – non è motivo di illegittimità dell’ordinanza l’omessa audizione del ricorrente, anche ove esplicitamente richiesta (G. Carmagnini – 2/2/2010)
Ricorsi alle sanzioni amministrative. La mancata audizione del trasgressore, ai sensi dell’articolo 204/1 ter del Codice della Strada, non vizia l’ordinanza ingiunzione di pagamento. Note a commento della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile numero 1786 del 28 gennaio 2010
A cura di A. Gardina (Dirigente del Ministero del Lavoro, già Dirigente di Polizia Locale – www.polnews.it)
– Innovativa sentenza delle Sezioni Unite – non è motivo di illegittimità dell’ordinanza l’omessa audizione del ricorrente, anche ove esplicitamente richiesta (G. Carmagnini – 2/2/2010)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento