Giurisprudenza

GP Prato 7/1/2010 n. 1586 – La definizione di una zona dove la circolazione è limitata come Zona a Traffico Controllato non rileva ai fini dell’applicazione dell’esonero dall’obbligo di riservare quote di parcheggi gratuiti, poichè si tratta sempre di una ZTL, seppure diversamente definita per distinguerla dalla zona più interna del centro, dove sono previste limitazioni più restrittive – Cassazione sez. II Civile, 24/12/2009 n. 27325 – Sono legittimi i servizi di polizia stradale svolti dalla PM in convenzione con altri comuni

25 Febbraio 2010
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GP Prato 7/1/2010 n. 1586 – La definizione di una zona dove la circolazione è limitata come Zona a Traffico Controllato non rileva ai fini dell’applicazione dell’esonero dall’obbligo di riservare quote di parcheggi gratuiti, poichè si tratta sempre di una ZTL, seppure diversamente definita per distinguerla dalla zona più interna del centro, dove sono previste limitazioni più restrittive
Cassazione sez. II Civile, 24/12/2009 n. 27325 – Sono legittimi i servizi di polizia stradale svolti dalla PM in convenzione con altri comuni

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