La liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s. (art. 7, lett. d, d.lgs. n. 59/2010) e le ragioni giustificatrici della sottoposizione al regime dell’autorizzazione di polizia ed ai connessi controlli è notoriamente quello di tutelare la sicurezza, l’incolumità, e la moralità pubbliche; – a tali finalità ed all’armonizzazione ex art. 50, comma 7, t.u.e.l. delle stesse, con i contrapposti interessi imprenditoriali, rispondono le ordinanze che fissano gli orari.
Non di rado l’atto con il quale il Comune regolamenta gli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco autorizzate è oggetto di annullamento da parte del TAR: ma questo non perché il Comune non ha competenza in materia, ma, piuttosto, perché il provvedimento è carente di istruttoria e di motivazione.
Certamente l’Amministrazione comunale, allo scopo di valutare nel complesso gli interessi pubblici coinvolti nell’esercizio di attività del genere, potrà coinvolgere, in fase istruttoria del procedimento la Questura (in relazione alle esigenze tutela dell’ordine e/o della sicurezza pubblica): ma questo coinvolgimento della Questura non fa venir meno al competenza che resta in capo al Comune.
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