Dal 1° gennaio 2010 la presentazione del ricorso al giudice di pace non è più gratuita

Approfondimento a cura di Giuseppe Carmagnini

4 Gennaio 2010
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Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono cambiate di nuovo le modalità di calcolo e corresponsione delle spese degli atti giudiziari riguardo “contributo unificato” che ha sostituito tutte le altre imposte versate per i procedimenti penali, civili e amministrativi, eliminando le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, che aveva istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. Le relative disposizioni sono state tuttavia riproposte con talune integrazioni e modifiche nel citato del Testo unico.

 

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