Trasporto di cose in conto di terzi

L’attestato del conducente per il trasporto di cose in conto di terzi non è necessario quando si tratta di trasporti nazionali. In tali casi il conducente extracomunitario alle dipendenze di una ditta nazionale deve mostrare uno dei documenti previsti nella delibera 1/2005 del Comitato Centrale per l’Albo (copia del contratto, busta paga, etc.). La mancata presenza a bordo di tale documentazione dovrà essere sanzionata ai sensi dell’art. 12, c. 5, del D.L.vo 286/2005 Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5/10/2009 prot. n. 85468

27 Novembre 2009
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L’attestato del conducente per il trasporto di cose in conto di terzi non è necessario quando si tratta di trasporti nazionali. In tali casi il conducente extracomunitario alle dipendenze di una ditta nazionale deve mostrare uno dei documenti previsti nella delibera 1/2005 del Comitato Centrale per l’Albo (copia del contratto, busta paga, etc.). La mancata presenza a bordo di tale documentazione dovrà essere sanzionata ai sensi dell’art. 12, c. 5, del D.L.vo 286/2005

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5/10/2009 prot. n. 85468

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