Giurisprudenza

GP Taranto 5/11/2009 n. 14334 – Il ricorso regolato dall’articolo 204 bis è inammissibile laddove sia stato precedentemente presentato il ricorso amministrativo di cui all’articolo 203 del codice della strada – Cassazione sez. II Civile, 15/9/2009 n. 19878 – Opera la remissione in termini per la notificazione del verbale del codice della strada, ove il primo tentativo sia stato effettuato a soggetto estraneo alla violazione per ritardato aggiornamento dei pubblici registri automobilistici (si ringrazia del contributo il Giudice di pace Dott. Martino Giacovelli)

6 Novembre 2009
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
GP Taranto 5/11/2009 n. 14334 – Il ricorso regolato dall’articolo 204 bis è inammissibile laddove sia stato precedentemente presentato il ricorso amministrativo di cui all’articolo 203 del codice della strada
Cassazione sez. II Civile, 15/9/2009 n. 19878 – Opera la remissione in termini per la notificazione del verbale del codice della strada, ove il primo tentativo sia stato effettuato a soggetto estraneo alla violazione per ritardato aggiornamento dei pubblici registri automobilistici (si ringrazia del contributo il Giudice di pace Dott. Martino Giacovelli)

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento