Siamo di fronte all’ennesimo intervento in tema di controlli sulla copertura assicurativa dei veicoli, dopo l’annunciata dematerializzazione dei documenti assicurativi e le modifiche all’articolo 193, prima con l’aggiunta del comma 4-bis in materia di falsificazione dei certificati e dei contrassegni e successivamente con la procedura di accertamento mediante gli apparecchi o strumenti elettronici di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
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