Nemmeno il medico chiamato dall’ospedale dove un suo paziente è stato ricoverato può avvalersi dell’esimente dell’adempimento di un dovere, non esistendo una norma giuridica che gli consenta di violare i limiti di velocità, né può rifarsi allo stato di necessità, essendo la persona già ricoverata e assistita presso la struttura ospedaliera. Note alla sentenza della Corte di Cassazione civile sez. II, 10 settembre 2009, n. 19578

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

13 Ottobre 2009
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L’adempimento di un dovere esclude la responsabilità del soggetto che commetta un reato o una violazione amministrativa per quello che si potrebbe definire il “principio di non contraddizione”, non potendosi ritenere che la legge preveda un obbligo di compiere un determinato dovere (es., l’arresto obbligatorio in flagranza di reato) e contemporaneamente sanzioni colui che a detto dovere adempie. Ovviamente, sono necessarie alcune precisazioni per non distorcere il concetto di “adempimento di un dovere” che esclude la responsabilità del comportamento che, altrimenti, sarebbe antigiuridico. In primo luogo occorre dire che il dovere al quale il soggetto è tenuto ad adempiere deve essere espressamente sorretto da una norma di diritto positivo, ovvero da un ordine di una Autorità pubblica, non potendosi semplicemente far riferimento ad un dovere generico sentito come impellente ed irrinunciabile a livello soggettivo.

 

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