Con questa espressione intendiamo riferirci a quel complesso di norme che consentono al destinatario di un procedimento recante applicazione di una sanzione amministrativa (principale od accessoria) di reagire formalmente per ottenere una decisione da parte della stessa o di diversa autorità che stabilisca l’illegittimità o la non fondatezza dell’accertamento sanzionatorio subito.
E’ preliminare alla esposizione la precisazione che qui di seguito vengono esposti solo alcuni concetti sostanziali e procedurali di massimo, che però non esauriscono la conoscenza dei rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dall’ordinamento giuridico per reagire ad accertamenti sanzionatori ritenuti non corretti.
Occorre, a tal proposito, distinguere tra procedimento di applicazione e procedimento di esecuzione della sanzione, tra procedura ex codice della strada e legge 689/81 e tra rimedi in autotutela, ricorsi amministrativi e ricorsi giurisdizionali.
Conviene fare preliminare chiarezza proponendo lo schema che segue.
A. FASE DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE (ossia prima dell’ottenimento di un titolo esecutivo)
A1) Codice della strada :
- Richiesta di intervento in autotutela avverso il verbale di contestazione
- Ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione (ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203 codice della strada) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento
- Ricorso giurisdizionale al Giudice di pace avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento (o che applica la sanzione accessoria della confisca) entro 30 giorni dalla notificazione
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