DIVIETO DI FUMO – Vigilanza sul rispetto delle nuove norme e conseguente irrogazione delle sanzioni

Articolo di Emiliano Bezzon, Fumus bonis juris, tratto dalla rivista “Il vigile urbano”, Marzo 2016

8 Aprile 2016
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Fumus bonis juris

di Emiliano Bezzon

Ogni mattina, poco dopo le sette e finito di bere un ottimo caffe al bar della stazione, vado sul binario per prendere il treno che mi porta al lavoro; è l’ora degli studenti che vanno a scuola in città. A quell’ora gli adulti stanno leggendo il giornale, un libro o stanno compulsando il tablet o lo smartphone; molti ragazzi, invece, adolescenti ai primi anni delle superiori, stanno fumando. Lo stesso accade dopo che si è scesi dal treno e l’apoteosi si raggiunge passando vicino alle fermate degli autobus diretti alle scuole, dove il fumo ti avvolge letteralmente e dove si cammina su un tappeto di mozziconi tra ragazzi e ragazze che si passano gli accendini, i pacchetti o la sigaretta arrotolata.
Il divario generazionale è netto tra un mondo adulto, che fuma sempre di meno e sempre più discretamente e quello giovanile (post adolescenziale), che fuma ostinatamente, diffusamente e continuamente. In tutto questo che c’entra la polizia locale?

C’entra eccome, perché il Ministro della salute Beatrice Lorenzin, nella sua circolare sulle nuove disposizioni antifumo, ha indicato proprio la polizia amministrativa locale come organi prioritariamente dedicato alla vigilanza sul rispetto delle nuove norme e conseguente irrogazione delle sanzioni.
Delle nuove norme si è diffusamente parlato sui media, soprattutto per il nuovo divieto di fumo in auto in presenza di minori o donne in gravidanza o per l’estensione del divieto in prossimità di reparti ospedalieri di ostetricia o pediatria. “L’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016, ribadendo il generale divieto di fumo per i minori di diciotto anni, introduce in via legislativa il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché di prodotti del tabacco di nuova generazione. Il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina era, in passato, disciplinato da ordinanze contingibili e urgenti di questo Ministero. Il richiamato articolo 24, comma 3, modificando le disposizioni sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, prevede un inasprimento delle sanzioni per chiunque venda o somministri ai minori di diciotto anni prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché prodotti del tabacco di nuova generazione”. Questo il testo della circolare ministeriale, che prosegue indicando le sanzioni: “Ai sensi dell’articolo 25, primo comma, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, chiunque venda i sopra richiamati prodotti, in tutti i casi in cui la maggiore età dell’acquirente non sia manifesta, è obbligato a chiedere, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità. La violazione del divieto, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività. Nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all’esercizio dell’attività. Anche in questo caso, competenti a rilevare tale violazione sono il personale dei corpi di polizia amministrativa locale e gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rispetto del divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco viene garantito anche per le vendite effettuate tramite distributore automatico. I distributori automatici, che peraltro sono dotati di sistemi di rilevamento dell’età dell’acquirente, saranno sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
Le sanzioni previste a carico di chi venda abusivamente tabacco ai minorenni sono molto pesanti, giungendo fino alla revoca dell’autorizzazione e ricalcano, aggravandole, quelle previste per la somministrazione di alcool a minori di anni diciotto, che arrivano fino alla sospensione dell’autorizzazione del pubblico esercizio per tre mesi.
Non si tratta di un’incombenza lieve, nonostante le apparenze di chiarezza e linearità delle norme: accertare compiutamente la vendita di tabacco ad un minorenne (cosi come la somministrazione di alcool) richiede perseveranza e capacità di osservazione: è ovviamente inimmaginabile che il minore (tranne rarissimi casi) dica chiaramente di aver comprato le sigarette da solo, c’è sempre un amico, un conoscente, un compagno minorenne che lo ha fatto in sua vece. È la stessa cosa che accade quando alle feste o in un locale si identifica un minore mentre sta bevendo un alcolico: anche in questo caso c’è sempre un amico più grande che ci ha pensato! Stessa cosa accade quando si contesta la violazione al gestore, che si difende sempre sostenendo di aver venduto o somministrato a un maggiorenne che poi ha “passato” al più piccolo. Così come i gestori di locali, presto anche i tabaccai si faranno scudo della difficoltà di chiedere documenti a tutti quelli chiedono loro tabacco, soprattutto nei momenti di affollamento.
Eppure all’estero la cosa funziona benissimo, almeno per l’alcool: provate ad entrare in un pub inglese con un ragazzino e verrete subito raggiunti dal richiamo del gestore che invita a tenere il minore lontano dal banco di mescita, almeno fino a che non viene esibito un documento che fuga ogni dubbio sulla maggiore età!
Allora il pallino è nelle mani della polizia locale (e degli altri organi di polizia giudiziaria come da circolare ministeriale) che non può lascia passare l’idea che si tratti di una delle tante (troppe) norme la cui reale efficacia è minata da un sistema sanzionatorio farraginoso o da attività di controllo inadeguate. Il tema della salute dei ragazzi merita attenzione e può ben trovare spazio anche nei percorsi di cultura della legalità di cui spesso ci si fa promotori nelle scuole; può essere un espediente interessante per catturare l’attenzione e cercare la condivisione su temi, forse, meno scontati e più intriganti rispetto a quelli classici della sicurezza stradale, che pure non vanno trascurati. Ma alla discussione deve seguire l’azione: l’attività di controllo e repressione deve iniziare da subito, mentre il tema è ancora all’attenzione dell’opinione pubblica; perché non si tratta solo di agire a tutela della salute delle generazioni più utili allo sviluppo sociale del Paese, ma anche a garanzia della credibilità delle Istituzioni, centrali e locali.
La polizia locale non deve e non può sottrarsi da questa missione strategica; occorre trovare il tempo e le energie per investire in questo ambito, anche a scapito – non mi stancherò mai di dirlo – di attività forse più gratificanti ma già appannaggio di altri. Il Ministero è stato chiaro (nella circolare riportata in stralcio) nell’investire la polizia locale dell’onere dei controlli: non farlo significherebbe svilire la portata di una norma e, ancor di più, il valore della funzione di polizia amministrativa locale che, ogni tanto è bene ricordarlo, è posta a fondamento e garanzia della civile convivenza. E non è davvero poca cosa. “Fumus bonis juris… anche se non è la traduzione corretta (per la verità del tutto scorretta) del brocardo posto a fondamento delle pronunce di sospensiva dei tribunali amministrativi, possiamo dire che la norma sul fumo è buona cosa: non buttiamola.

di Emiliano Bezzon

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