Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall’art. 350, comma settimo, codice di procedura penale, sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari – Corte di Cassazione, 10 marzo 2016
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31 Marzo 2016
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Nei casi in cui un soggetto, dovendo essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, abbia reso, in assenza del difensore, dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, non è applicabile la disciplina del secondo comma dell’art. 63 cod. proc. pen., bensì la regola di cui al comma settimo dell’art. 350 stesso codice, di talché le sue dichiarazioni, sebbene non utilizzabili nel dibattimento salvo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 503, possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di un provvedimento cautelare.
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