Vedi il testo della sentenza della Corte di Cassazione, 19 aprile 2016
L’eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo (art. 77, comma 7, d.P.R. n. 495/1992) regolante la circolazione stradale non determina di per sé l’illegittimità del segnale e non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione.
Vedi il testo della sentenza della Corte di Cassazione, 19 aprile 2016
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