La stessa legge, con il comma 900 ha apportato modifiche al citato articolo 15, il quale oggi dispone che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito e che tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Per consentire i c.d. micro-pagamenti doveva essere emanato entro il 1º febbraio 2016 un decreto interministeriale, ma non si ha notizia di tale norma regolamentare.
Alla luce di tali disposizioni sono emerse già da una prima lettura le difficoltà conseguenti, nonché dubbi interpretativi.
Tuttavia, in primo luogo si evidenzia, come peraltro rappresentato nel dossier dell’ufficio Studi della Camera dei Deputati, che l’articolo 15, comma 4, del dl 179/2012 “avrebbe introdotto un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti [1] che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica. In tal caso, peraltro, si determinerebbe un’ipotesi di “mora del creditore” con gli effetti previsti dall’articolo 1207 del codice civile”.
>> Continua a leggere l’APPROFONDIMENTO
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento