Si ricorderà come da sempre (almeno dal 1974) la prassi ministeriale abbia fornito un chiaro indirizzo circa l’obbligo di rilasciare quietanze soggette all’imposta di bollo a seguito del pagamento di sanzioni di importo superiore a una determinata somma, da ultimo stabilita in 77,47 euro e a tanto si è provveduto nel corso degli anni. Un ultima conferma si è avuta con la circolare del Ministero dell’interno relativa all’entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo 202 del codice della strada, riguardo la riduzione del 30% rispetto al minimo edittale per le sanzioni pagate entro 5 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale. Nell’occasione il Ministero ha confermato che “In tal caso il verbale di contestazione costituisce ricevuta del pagamento in misura ridotta, con la riduzione del 30%. Il pagamento può avvenire solo con versamento in contanti della somma scontata, con l’aggiunta dell’imposta di bollo (oggi, di Euro 2,00) per somme superiori a Euro 77,47.”
Il 18 aprile 2016, con la risoluzione 25/E, l’Agenzia dell’entrate ha risposto a un interpello di un comune, concludendo che “Considerato che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, oggetto del presente interpello, è irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa, si ritiene che la stessa possa essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella.
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