Giunto ad un’intersezione tra carreggiate con più corsie per senso di marcia, lo stesso effettuava la preselezione per proseguire diritto e subito dopo impegnava l’incrocio svoltando a sinistra nonostante il semaforo della propria corsia proiettasse luce rossa. A nulla è valsa l’allegazione, da parte del trasgressore, che il semaforo previsto sulla corsia per la svolta a sinistra indicava il via libera, in quanto la Corte, rigettando il ricorso, ha specificato che “La luce del semaforo c.d. “di corsia” non disciplina il passaggio dei veicoli in ragione dell’intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un’altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si rivolge il segnale luminoso.
Se esiste quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull’area dell’incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata”.
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