L’articolo 12 del Codice della Strada (all. l ) individua tassativamente i soggetti ai quali spetta l’espletamento dei servizi e in tale elenco non figurano le organizzazioni di volontariato di protezione civile. È pertanto necessario, anzitutto, chiarire che le organizzazioni di volontariato di protezione civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall’art. 11 del Codice. Poiché, come è noto, le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono assicurare, in via generale, il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra i quali menzioniamo, a mero titolo di esempio, le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d’istituto, è necessario delimitare con precisione i confini del supporto che può essere prestato alle Autorità preposte all ‘espletamento dei servizi di polizia stradale.
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