Il Ministero differenzia la c.d. “
applicazione” che ricorre solamente nel caso di “particolari esigenze di specializzazione dell’attività della polizia giudiziaria” ed il mero “
distacco funzionale” di personale dall’Amministrazione locale verso la Procura, che ricorre quando l’ente di provenienza reputa conveniente non ripartire fra tutti i propri dipendenti l’attività di collaborazione istituzionale con l’autorità giudiziaria, ma preferisca destinare soltanto alcune unità di personale allo svolgimento, a tempo pieno, di tali funzioni. L’indirizzo ministeriale è quello di preferire, per ragioni eminentemente connesse al contenimento della spesa pubblica, la seconda forma di collaborazione istituzionale, la quale prevede il mantenimento dell’onere retributivo in capo all’Amministrazione locale di appartenenza dell’agente od ufficiale di P.G. e deve essere regolata da appositi accordi stipulati, di volta in volta, tra l’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato e la singola Procura della Repubblica.
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Circolare Ministero della giustizia 13/5/2016 prot.DAG 89034U
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