Particolare tenuità del fatto ed accertamento sintomatico

La Corte di Cassazione affronta, con un’unica sentenza, due importanti argomenti in materia penale: l’esclusione delle cause di non punibilità e l’ammissibilità dell’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza

3 Agosto 2016
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La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede necessariamente, da parte del giudice di merito, l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, pertanto la presenza di precedenti penali specifici e l’applicazione della sanzione nella misura non minima da parte del giudice di merito sono elementi che rendono ultronea ogni ulteriore risposta motivazionale in ordine all’istanza di applicazione di tale istituto.

Inoltre, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 CdS, lo stato di alterazione alcolica può essere accertato con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Peraltro l’indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico, mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest, non introduce una prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà.

Leggi la Cassazione Penale 21 luglio 2016, n. 31506

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