Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1° settembre 2016 ha concluso che non sono più applicabili le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 per la mancanza del modulo giustificativo delle assenze[1], ferma restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni precedenti al controllo.
Pertanto si devono ritenere abrogate tutte le disposizioni che richiamano le norme in parola.
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[1] L’art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.
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