Autotrasporto merci su strada: attività lavorativa dei conducenti – Il Commento di G. Simonato

L’emanazione del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 234 (G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007), recepisce in Italia la disciplina della Direttiva 2002/15/CE, innalzando significativamente i livelli di tutela e sicurezza della categoria dei lavoratori mobili, e armonizzando le condizioni di concorrenza fra le imprese di trasporto, in particolare l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

14 Settembre 2016
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di G. Simonato

Nella sessione operativa programmata per il Convegno Le Giornate della Polizia Locale, giovedì 15 settembre 2016, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, a Riccione, dal titolo: AUTOTRASPORTO: NORMATIVA, OPERATIVITÀ, TECNOLOGIA, sarà esposto e dibattuto anche l’argomento dell’attività lavorativa dei conducenti.
L’emanazione del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 234 (G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007), recepisce in Italia la disciplina della Direttiva 2002/15/CE, innalzando significativamente i livelli di tutela e sicurezza della categoria dei lavoratori mobili, e armonizzando le condizioni di concorrenza fra le imprese di trasporto, in particolare l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
Il provvedimento legislativo è diretto a regolamentare in modo uniforme, sul territorio nazionale, infatti, all’art. 1 sancisce che il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, dell’11 marzo 2002, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonché’ a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.
Le disposizioni contenute nel in oggetto, si applicano ai lavoratori mobili con rapporto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti) alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell’UE che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal Regolamento (CE) n. 561/06 del 15 marzo 2006 oppure, in difetto, dall’accordo AETR.

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Convegno che si terrà a Riccione il 15/17 settembre 2016

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