Consiglio di Stato su trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Il Consiglio di Stato risponde ad un quesito del Ministero dell’interno in ordine all’applicabilità della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (L. n. 21 del 1992) e delle conseguenti sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada alle nuove forme di organizzazione e gestione telematica del trasporto di persone mediante autoservizi

22 Settembre 2016
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Il Consiglio di Stato risponde ad un quesito del Ministero dell’interno in ordine all’applicabilità della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (L. n. 21 del 1992) e delle conseguenti sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada alle nuove forme di organizzazione e gestione telematica del trasporto di persone mediante autoservizi.

“Il Ministero dell’interno chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all’applicabilità della legge n. 21 del 1992 alle nuove forme di organizzazione e gestione telematica del trasporto di persone mediante autoservizi. La legge n. 21 del 1992 detta la disciplina quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. La citata legge all’art. 1 individua gli autoservizi pubblici non di linea in quelli dedicati al trasporto, collettivo od individuale, di persone, che viene effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari secondo orari stabiliti di volta in volta.
Gli articoli 2 e 3 descrivono le caratteristiche e le differenziazioni tra il servizio di taxi e quello di noleggio con conducente, stabilendo che il primo si rivolge ad una utenza indifferenziata che richiede il servizio in modo diretto, grazie allo stazionamento in luogo pubblico dei mezzi che hanno caratteristiche di distinguibilità rispetto ad altri autoveicoli e retribuisce lo stesso sulla base di tariffe determinate in via amministrativa; mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un’utenza che richiede in modo specifico tale tipologia di servizio che sarà fornito dal noleggiatore partendo dalla rimessa ove sono ubicati i mezzi – essendo vietato il loro stazionamento sulla pubblica via – e secondo le condizioni economiche che le parti pattuiranno…”

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