La Corte di Cassazione non potendo condannare il magistrato per ingiuria, in quanto la parte offesa non aveva presentato querela, ritiene comunque rilevante l’accertamento sul fatto storico avvenuto tra il Magistrato e l’Agente. Il Magistrato viene sanzionato disciplinarmente dal Consiglio Superiore della Magistratura per aver violato, in qualità di rappresentante dell’ordine giudiziario, i doveri di correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio.
Il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, difatti, nell’indicare i requisiti con cui il Magistrato deve esercitare la sua funzione individua delle clausole generali a cui ogni Magistrato deve ispirare la sua condotta di cittadino anche al di fuori delle sue funzioni e in tale contesto, è principio consolidato quello secondo cui l’archiviazione in sede penale non preclude una autonoma valutazione e una autonoma rilevanza dei medesimi fatti in sede disciplinare e una loro valutazione anche più rigorosa.
Leggi la SENTENZA della Corte di Cassazione, 22.9.2016, n. 18564
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