Fuga e omissione di soccorso: è sufficiente il dolo eventuale

27 Ottobre 2016
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Secondo i giudici della Corte di Cassazione, ai fini della responsabilità per il reato di fuga in caso di sinistro con lesioni,  va considerato che ben può  trattarsi anche di dolo eventuale, che secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261104) ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibili di verificazione dell’evento concreto (nella specie, dell’incidente con possibile danno alle persone) e c nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque (ossia ad allontanarsi).
Il caso
Il ricorrente é stato ritenuto responsabile del fatto d’essersi allontanato dal luogo dell’incidente, collegabile al suo comportamento alla guida dell’autovettura indicata in rubrica, senza prestare soccorso ai passeggeri di un ciclomotore coinvolto. La responsabilità dell’imputato veniva ritenuta, sia dal Tribunale di Salerno che dalla Corte di Appello di Salerno, sulla base delle deposizioni dei testi oculari, secondo i quali l’imputato aveva investito il ciclomotore, che proveniva nell’opposto senso di marcia, durante una manovra di sorpasso, e si era quindi allontanato; nonché sugli ulteriori elementi probatori (ossia la deposizione del teste operante, intervenuto nell’immediatezza, e i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro) che confermavano la ricostruzione dei fatti fornita dai testi. L’imputato ricorre in Cassazione contro la Sentenza.
A conclusione del dibattimento, i giudici della Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, evidenziano che l’imputato ebbe a rappresentarsi con certezza non solo di avere urtato il ciclomotore invadendo l’opposta corsia di marcia, ma anche che i due occupanti dello stesso erano caduti o che comunque potevano avere riportato danni fisici conseguenti all’urto; e, ciononostante, proseguì nella sua marcia.

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