Richiesta atti del sinistro stradale – Legittimità della richiesta delle spese

I dati del sinistro  a cui fa riferimento il Codice della Strada sono quelli dell’articolo 11, comma 4, cioè il rapporto completo circa la “modalità” dell’incidente (ove non ricorrano le ostatività dell’articolo 21 in caso di lesioni od omicidio colposi), nonché i dati identificativi delle parti e dei veicoli e la situazione assicurativa. L’articolo 21 del regolamento prevede come mezzi per la richiesta la presentazione diretta o la raccomandata; non prevede richiesta via e-mail/PEC, ma, ovviamente, non si può escludere questo canale di inoltro…

4 Novembre 2016
Modifica zoom
100%
Di Giuseppe Carmagnini

I dati del sinistro  a cui fa riferimento il Codice della Strada sono quelli dell’articolo 11, comma 4, cioè il rapporto completo circa la “modalità” dell’incidente (ove non ricorrano le ostatività dell’articolo 21 in caso di lesioni od omicidio colposi), nonché i dati identificativi delle parti e dei veicoli e la situazione assicurativa.
L’articolo 21 del regolamento prevede come mezzi per la richiesta la presentazione diretta o la raccomandata; non prevede richiesta via e-mail/PEC, ma, ovviamente, non si può escludere questo canale di inoltro.
Lo stesso articolo conferma l’obbligatorietà della risposta, ma anche il pagamento delle “eventuali” spese.
L’articolo 25 della legge 241/90 dispone che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge, in questo caso dallo stesso regolamento del Codice della Strada. L’esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura (i costi a cui fa riferimento anche l’articolo 10 del TUEELL).
Se la richiesta verte sugli atti e sui dati del sinistro non si può intendere come un accesso parziale, ma che andranno rilasciati tutti gli atti che compongono il fascicolo (salvo eventuali ostatività o salvo specifica richiesta da parte dell’interessato). Diversa è invece la richiesta dei soli dati della parte ai fini assicurativi, di norma avanzata quando gli atti del sinistro non sono…

Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento