Autovettura su pista da sci: non è circolazione di veicolo

La Corte di Cassazione ha sancito che se in una pista innevata di sci, non aperta per uso stradale bensì per l’esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal C.d.S.per la circolazione, si verifica un sinistro che vede coinvolta una autovettura, alle conseguenze risarcitorie non si applica l’articolo 2054 C.C.

 

14 Novembre 2016
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Per la Suprema Corte non sono sufficienti “né il movimento di un veicolo senza rotaie né la sua presenza in un luogo anche pubblico o a uso pubblico per ricondurre l’eventuale incidente che ne possa derivare nella specifica fattispecie della circolazione stradale”.
L’introduzione di una autovettura – chiariscono i giudici della Cassazione – in un’area destinata esclusivamente all’esercizio di uno sport come lo sci, che non si pratica mediante veicoli a motore o comunque mediante veicoli indicati dal Codice della strada come idonei a realizzare la circolazione, non conduce all’applicabilità dell’articolo 2054 C.C.  nell’ipotesi in cui il veicolo venga a contatto con uno sciatore.
E anche qualora si voglia qualificare l’attrezzo di tale sport come un veicolo, questo non rientra tra i veicoli soggetti alla disciplina dei Codice della Strada.
Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 21254 del 20.10.2016

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