La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 38203/2016, ha affermato che per incidente non si deve intendere solamente quello che vede coinvolti altri veicoli, ma qualsiasi tipo di impatto durante la guida con altri elementi quali le infrastrutture stradali e alberi.
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18 Novembre 2016
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La Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 14 settembre 2016, n. 38203, una volta chiarito che l’incidente stradale deve essere collegato allo stato di ebbrezza da un nesso di strumentalità/occasionalità, ha affermato che per incidente non si deve intendere solamente quello che vede coinvolti altri veicoli, ma qualsiasi tipo di impatto durante la guida con altri elementi quali le infrastrutture stradali e alberi.
Nel caso di specie, la doglianza avanzata dal ricorrente – in ordine all’effettivo adempimento, da parte dei giudici del merito, del concreto accertamento dei ridetti requisiti della significativa interruzione (o del turbamento) della circolazione stradale, della (sia pure potenziale) pericolosità dell’incidente stradale riscontrato e della sua riferibilità al fatto dell’imputato – deve ritenersi manifestamente infondata, essendosi posto in evidenza come lo stesso avesse perso il controllo dell’autovettura, fermandosi sul bordo della strada ed occupando parzialmente la carreggiata con una situazione di pericolo per gli altri utenti. Consulta il testo della Sentenza Corte di Cassazione 14.10.2016, n. 38203
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