Irrilevante la mancanza delle iscrizioni sul retro del segnale di prescrizione

La  mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, c. 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con Sentenza n. 23773/2016.

28 Novembre 2016
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Nella Sentenza in oggetto, sull’opposizione avverso verbale della Polizia Municipale di contestazione della violazione dell’art. 142, c. 8, C.d.S., si evidenzia che le fotografie allegate agli atti dimostravano che sul luogo del transito oggetto di contestazione era affisso un cartello verticale con indicazione del limite di velocità di 50 km orari, e che pertanto si imponeva all’utente della strada il rispetto di quanto ivi prescritto.

La Corte di Cassazione ribadisce che la  mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare.  La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n.23773 del 22.11.2016

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