Rifiuto prelievo ematico: non è reato ai sensi dell’art. 187 c.8 C.d.S. se si acconsente altro prelievo di liquidi biologici

Non si configura il reato previsto dall’art. 187, c. 8, C.d.S. per rifiuto dell’accertamento nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti un tipo di prelievo (ad esempio il prelievo ematico), acconsentendo ad altro prelievo di liquidi biologici (ad esempio prelievo delle urine), sufficiente a dimostrare l’assunzione dello stupefacente. Lo sancisce la Corte di Cassazione con Sentenza n. 43864/2016

30 Novembre 2016
Modifica zoom
100%
La norma non sanziona il rifiuto opposto ad un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ovvero deliberatamente elusiva dell’accertamento di una condotta di guida indiziata di essere gravemente irregolare e tipicamente pericolosa. Nella sentenza in oggetto tale rifiuto non risultava deliberatamente indicativo dell’intento dell’imputato di eludere il controllo.

Non è quindi configurabile il reato previsto ex art. 187, c. 8, C.d.S. per rifiuto dell’accertamento nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti un tipo di prelievo (p.es. il prelievo ematico), acconsentendo ad altro prelievo di liquidi biologici (p.es. prelievo delle urine), sufficiente a dimostrare l’assunzione dello stupefacente.

Il caso
Durante lo svolgimento di un regolare controllo, viene fermata l’autovettura condotta dall’imputato; il conducente era stato invitato a sottoporsi agli accertamenti di routine, sia per il tasso alcolemico (risultato negativo), sia mediante precursore per le sostanze stupefacenti (risultato positivo); il prevenuto era stato invitato a sottoporsi a successivo prelievo ematico per l’accertamento specifico per verificare lo stato di alterazione psicofisica, ma si era rifiutato. Dalla scheda clinica redatta dal medico della struttura sanitaria mobile della Polizia l’imputato era risultato positivo all’analisi preliminare su liquido biologico (saliva) ed era stato, pertanto, sottoposto a visita medica da parte dello specialista, il quale aveva riscontrato un comportamento anomalo, pupille mitriatiche, atteggiamento teso, irrequietezza di grado lieve e lieve iperattività; lo stesso imputato, all’anamnesi per l’assunzione di droga, aveva dato risposta positiva ammettendo di aver assunto cannabis e anfetamine. In seguito l’imputato viene ritenuto responsabile del reato di cui all’art.187, c. 8 e avverso la sentenza ricorre in Cassazione che annulla la sentenza perché il fatto non costituisce reato.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 43864 del 17.10.2016

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento