Art. 13. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
[…] 4. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. […]
La norma dispone infatti che l’effettuazione del pagamento spontaneo delle sanzioni al CDS che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici (si veda il precedente articolo).
Più in dettaglio, le disposizioni in esame posticipano al 1° luglio 2017 il nuovo termine per l’applicazione dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, quindi tale disposizione che era originariamente applicabile a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, legge 1° dicembre 2016, n. 225 cioè dal 3 dicembre 2016 (giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale).
Si rammenta che il comma 1, primo periodo, dell’articolo 2-bis dispone – in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni – che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali sia effettuato: – mediante il versamento diretto sul conto corrente della tesoreria comunale degli importi riscossi; – mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24); – ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori…
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