Di queste disposizioni, che interessarono sostanzialmente se non tutti la maggior parte degli articoli riguardanti la classificazione ed il sistema sanzionatorio delle patenti di guida, qualcuna non entrava in vigore subito.
Parliamo in questo caso dell’art. 136-bis comma 3 ultimo periodo, laddove si prevede che “Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.”. Gli addetti ai lavori ricorderanno come, prima del 19 gennaio 2013, per le patenti comunitarie (ora unionali), era necessario applicare una formula per “allineare” la scadenza di queste patenti (per le quali non vi era obbligo di conversione) a quelle italiane.
Col gennaio 2013 si stabilì una regola nuova, quella prevista dal sopra citato comma/periodo.
Chi però “l’aveva fatta franca” fino a quel momento, di fatto “aveva altri due anni di bonus”.
Ora, passati due anni (scadono lunedì 19/01/2015), dal 20/01/2015 sarà possibile sanzionare le omissioni, richiamando l’art. 136-bis commi 3 ultimo periodo ed 8, con le sanzioni previste dall’art. 126/11 C.d.S. Nulla di invariato, invece, per chi ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19/01/2013: in questo caso si opererà un semplice calcolo matematico dei due anni.
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