I fatti traggono origine da un lavoratore che, lamentando particolari condizioni fisiche, era stato adibito a mansioni per così dire “leggere” o comunque diverse da quelle che esercitava al momento dell’assunzione. Il datore di lavoro, di conseguenza, era stato costretto a rivedere la sua organizzazione aziendale. Il lavoratore, però, è stato scoperto mentre effettuava uno sport incompatibile con le condizioni fisiche lamentate sul posto di lavoro , quelle che avevano determinato il mutamento di mansioni. Pertanto delle due l’una: o il lavoratore non era stato “limpido” al momento dell’istanza per mutare le mansioni lavorative, oppure, ammesso che veramente sussistesse la patologia lamentata, allora in modo “maldestro” praticava uno sport incompatibile che poteva aggravare le sue limitazioni/menomazioni che già determinavano problemi sul posto di lavoro.
In questo caso la Cassazione civile sez. lavoro sentenza 09.01.2015 n. 144, nel legittimare il licenziamento del lavoratore, ha ritenuto “che siffatto comportamento fosse contrario ai doveri di buona fede e correttezza ed ha considerato, sotto il profilo valutativo, anche ai fini della proporzionalità della sanzione, detto comportamento grave ed irrimediabilmente lesivo del rapporto fiduciario con l’azienda”
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