Pertanto, in caso di adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, sarà necessario richiamare l’art. 50 co. V, D.Lgs. 267/00, se l’emergenza riguarda la sanità o l’igiene pubblica ed è a carattere esclusivamente locale, oppure l’art. 54, co. IV del medesimo D.Lgs., qualora il provvedimento sia assunto dal Sindaco nella veste di ufficiale di Governo, relativamente a minacce di pericoli per l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana. In caso di provvedimento dirigenziale, non caratterizzato quindi da urgenza e contingibilità, è necessario richiamare l’art. 107, D.Lgs. 267/00.
Quanto alle fonti di diritto connesse ai contenuti del provvedimento è necessario un’ulteriore precisazione… Continua a leggere l’approfondimento di Fabio Dimita (seconda parte)
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