Il garante (o difensore civico o ombudsman) è un organo di garanzia che ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. In particolare, per svolgere la propria attività, il Garante:
- chiede ai comandi la massima collaborazione nell’ambito delle prerogative e dei poteri attribuiti dalla legge, garantendogli poteri di visite e di accesso, senza necessità dì preavviso e di autorizzazione in tutti i luoghi di privazione della libertà e con possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà;
- chiede inoltre di trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’indirizzo email segreteria@garantenpl.it, il numero delle persone trattenute, fermate o arrestate, transitate nelle eventuali camere di sicurezza di disponibilità del Comando in indirizzo o in altro luogo ove si sia concretizzata la pur temporanea privazione della libertà. Il dato su base annuale, confluirà nella Relazione annuale al Parlamento che l’Ufficio è tenuto a redigere;
- rammenta la necessità di verificare l’identità dei componenti della delegazione che accompagna il Garante nel corso di una visita, ed evidenzia che i poteri attribuiti al Collegio del Garante Nazionale (Presidente e Componenti) non sono delegabili al personale assegnato al suo ufficio, anche se i membri della delegazione potranno certamente avere accesso, insieme a uno dei componenti del Collegio, ai luoghi e alla documentazione, nonché presenziare ai colloqui utili allo svolgimento della visita.
Che cos’è il Garante dei diritti delle persone detenute?
Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell’Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.
Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 23 paesi dell’Unione europea e nella Confederazione Elvetica. Nell’ordinamento italiano il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato introdotto con il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 ( art.7) convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10. Con il d.m. 11 marzo 2015 n. 36 si è definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell’Ufficio. Il quadro dei riferimenti normativi del Garante nazionale è completato dalla Direttiva UE n.115 del 2008 – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.8 comma 6), e dal Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT) ratificato dall’Italia il il 3 aprile 2013 (artt.20 e 21)
L’Italia ha designato il Garante Nazionale come organismo di monitoraggio indipendente (NPM), previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il Garante, agendo come NPM, coordina la rete dei Garanti territoriali per promuovere il monitoraggio della privazione della libertà e il dialogo istituzionale sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone ristrette.
Nella circolare prot 250 del 27.1.2017 il Garante ricorda che:
In forza della disciplina normativa sopra illustrata il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è Organismo che si caratterizza per l’indipendenza da ogni potere dello Stato e per l’esercizio del potere di verifica delle situazioni di restrizione delta libertà personale. Prerogativa e potere a cui corrispondono i doveri di riservatezza e di collaborazione con l’Amministrazione competente e dettati dalle legge.
Quali sono i compiti del Garante dei diritti delle persone detenute?
Ai sensi del D.L. 146/2013, art. 7 comma 5, l’ufficio del Garante Nazionale:
• vigila affinché le forme di limitazione della libertà personale siano attuate in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
• visita, senza necessità di autorizzazione, le camere di sicurezza delle Forze di Polizia, destinate ad accogliere le persone private della libertà personale, accedendo senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
• prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà e comunque degli atti riferìbili alle condizioni di privazione della libertà;
• richiede alle Amministrazioni responsabili delle strutture indicate precedentemente le informazioni e i documenti necessari;
• formula specifiche raccomandazioni all’Amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento. L’Amministrazione interessata comunica l’eventuale dissenso motivato nel limite di trenta giorni.
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