Il personale della Polizia Locale distaccato presso la Procura della Repubblica

Nell’approfondimento di L. Boiero, la richiesta di un Ente locale alla Corte dei Conti circa la possibilità di ricorrere, assumendosi nuovi oneri finanziari, e nei limiti consentiti dalla legge, ad una delle tipologie di lavoro flessibile – limitatamente al periodo in cui il dipendente si trova in posizione di distacco funzionale non rimborsato – è occasione per riprendere la disciplina da applicare al personale in distacco presso gli Uffici Giudiziari. Continua…

2 Febbraio 2017
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(di L. Boiero – www.ilpersonale.it)

Un sindaco friulano ha formulato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti una richiesta di motivato avviso con cui, dopo aver rappresentato le circostanze di fatto e di diritto relative al distacco funzionale presso la sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Pordenone dell’unico agente di Polizia locale, ha chiesto di sapere se il Comune, assumendosi nuovi oneri finanziari, possa ricorrere, nei limiti consentiti dalla legge, ad una delle tipologie di lavoro flessibile, limitatamente al periodo in cui il dipendente si trova in posizione di distacco funzionale non rimborsato. (cfr. Deliberazione n. 54 Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia).

La lettura della decisione, ci consente di richiamare la disciplina da applicare al personale in distacco presso gli Uffici Giudiziari.

La disciplina da applicare al personale in distacco presso gli Uffici Giudiziari

L’art. 5 del D.Lgs. n. 271/89, regola la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria prevedendo che “le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi…”.
In base alla previsione citata, risulta chiaramente che le sezioni di Polizia giudiziaria sono composte in via ordinaria da agenti di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’arma dei Carabinieri, del corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.

Quando possono essere applicati presso le sezioni di Polizia giudiziaria ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi?

Soltanto qualora ricorrano particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello e del Procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi.

I comuni normalmente ricadono in quest’ultima ipotesi, dove per poter essere assegnati alle Sezioni di Polizia giudiziaria, gli interessati presentano domanda all’Amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sedi vacanti.
Le domande, con il parere dell’ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al Procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.
Una volta individuati gli agenti da destinare alle sezioni di Polizia giudiziaria, l’assegnazione è disposta con provvedimento dell’Amministrazione di appartenenza su richiesta… Continua a leggere l’approfondimento

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