Risponde a questo quesito la Cassazione penale sez. VI sentenza 01.10.2014 n. 40617, precisando che “..(omissis)… Questa Corte, occupandosi in tale contesto della nozione di recidiva nel biennio, ha avuto modo di affermare che è conforme alla regola di certezza del diritto e costituisce imprescindibile garanzia per l’imputato ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla “data del passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi, precedentemente commessi”, piuttosto che a quella della loro commissione, poiché “solo dalla detta data può aversi per conclamata l’affermazione di penale responsabilità dei soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25988 del 05/03/2013 Rv. 257186)….(omissis)…”
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