Cronotachigrafi: circolare MIT per corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici

La Circolare n. 2720/2017 riporta disposizioni esplicative ed attuative in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi

 

21 Febbraio 2017
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la Circolare prot. 2720 del 13.2.2017 avente oggetto: “Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. Disposizioni esplicative ed attuative”.

La normativa comunitaria riguardante i tempi di guida e riposo dei conducenti, che riporta anche le caratteristiche e le corrette modalità d’uso dei cronotachigrafi, stabilisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni dei conducenti.

La necessaria formazione dei conducenti

In particolare, l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006, prevede per le imprese di trasporto l’onere di formare i propri conducenti, fornendo loro le istruzioni necessarie al rispetto delle disposizioni comunitarie.
Il Decreto Dirigenziale citato in oggetto della circolare prot. 2720 ha previsto precise regole per l’erogazione dei corsi di formazione necessari a garantire quanto sopra, in modo da uniformarli e certificarli su tutto il territorio nazionale. Queste vengono ora riprese e ulteriormente chiarite.

La formazione dei conducenti è obbligatoria?

Il decreto n. 215 del 12.12.2016 non rende obbligatorio l’avviamento alla formazione dei dipendenti e l’assenza di essa non costituisce pretesto per un’eventuale sanzione. Inoltre il principio di responsabilità non può applicarsi alle imprese che possono dimostrare di avere adempiuto a tutte le prescrizioni previste dai Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

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I soggetti destinatari, erogatori, le sedi dei corsi di formazione

Destinatari. La circolare fornisce precise indicazioni riguardo ai destinatari dei corsi di formazione:

“i conducenti che prestano il loro servizio – a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o a chiamata – in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo”.

In sostanza il conducente è chiunque sia addetto alla guida di un veicolo anche per poco tempo, o che si trovi a bordo del veicolo con la mansione, al bisogno, di guidarlo. L’unica eccezione possibile riguarda le persone fisiche che si trovano alla guida di un veicolo e che abbiano ruoli dirigenziali all’interno dell’azienda: “Vale, in tali casi, il principio del ne bis in idem e cioè che il trasgressore non possa essere giudicato e sanzionato due volte per un’unica infrazione”. Vale a dire che non si può rispondere sia un qualità di conducente che in qualità di dirigente della stessa infrazione.

Soggetti erogatori. Il Decreto citato individua già i soggetti idonei e i prerequisiti richiesti. La circolare chiarisce che i corsi possono essere erogati da:

  • tutte le autoscuole, compresi i loro consorzi che svolgono corsi di teoria e guida per il conseguimento delle patenti superiori (dalla patente C inclusa in poi);
  • le autoscuole che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC);
  • i centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole, che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC);
  • gli enti definiti come “soggetti attuatori” dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83;
  • gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198;
  • gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5t. di cui al Decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 Luglio 2012, n. 207;
  • le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato.

Sedi e durata. Il corso dovrà avere una durata minima di 8 ore, ma è lasciata libertà di dedicarvi una maggiore quantità di tempo. Questo potrà essere diviso in più moduli, della almeno di 2 ore, da somministrare su diverse giornate. Per il corso potranno essere utilizzati cronotachigrafi reali o loro simulazioni informatiche. La sede verrà decisa dal soggetto erogatore e comunicata ad inizio corso secondo le modalità indicate in circolare.

Consulta la Circolare prot. 2720 del 13.2.2017

 

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