D.l. “sicurezza” integrata e urbana: verso un nuovo modello di governance della sicurezza

Il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” contiene disposizioni in materia di sicurezza integrata ed urbana scaturisce dalla esigenza di operare una più profonda riflessione sul concetto di sicurezza, proponendo un nuovo modello di governance del sistema sicurezza nella aree urbane. Anche recependo insegnamenti della Corte Costituzionale, il D.l. ridefinisce il concetto di sicurezza urbana in un testo normativo di rango legislativo (e non più come in passato, in una norma regolamentare) e ridisegna le varie competenze dei vari soggetti istituzionali su più livelli. L’analisi di Massimo Ancillotti

24 Febbraio 2017
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Il Decreto-legge n. 14 del 20.2.2017 contiene disposizioni in materia di sicurezza integrata ed urbana scaturisce dalla esigenza di operare una più profonda riflessione sul concetto di sicurezza, proponendo un nuovo modello di governance del sistema sicurezza nella aree urbane.

Un nuovo modello di governo della sicurezza: “spalmare” poteri, responsabilità e quant’altro in materia di sicurezza secondaria (o urbana) tra i vari soggetti istituzionali

L’obiettivo è quello di impattare positivamente su una serie di nuovi fattori di insicurezza, assenti in passato, determinati dalla presenza nella nostra società di nuovi consociati ed introdurre misure di rassicurazione della comunità civile globalmente intesa, finalizzate a rafforzare la percezione del senso di sicurezza individuale.
Il nuovo modello di governo della sicurezza è realizzato muovendosi nel corretto alveo di operatività costituzionale offerto dall’articolo 118, comma 3, secondo cui Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. E così l’intento del decreto legge è quello di “spalmare” poteri, responsabilità e quant’altro in materia di sicurezza secondaria (o urbana) tra i vari soggetti istituzionali, realizzando un reticolato di sicurezza integrata che coinvolga tutti gli enti interessati.
In estrema sintesi il d.l. in osservazione, anche recependo insegnamenti della Corte Costituzionale, ridefinisce il concetto di sicurezza urbana in un testo normativo di rango legislativo (e non più come in passato, in una norma regolamentare) e ridisegna le varie competenze dei vari soggetti istituzionali su più livelli.
Riepilogando al massimo:

  1. le linee guida generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata sono adottate su proposta del Ministero dell’Interno con accordo sancito in sede di conferenza unificata;
  2. si attribuisce al Consiglio Comunale la possibilità di inserire nei Regolamenti comunali norme volte a prevenire fenomeni di criticità sociale, suscettibili di determinare un’influenza negativa sulla sicurezza urbana (potere peraltro già presente in quanto riconducibile al concetto di polizia amministrativa locale);
  3. al Sindaco viene attribuito un più penetrante potere di ordinanza, strutturato su tre livelli, descritti nella nuova formulazione degli articoli 50 e 54 TUEL;
  4. sono nuovamente previsti patti per l’attuazione della sicurezza urbana. In buona sostanza le ben note convenzioni sicurezza tra Prefettura ed istituzioni locali;
  5. viene poi istituito un nuovo Comitato Metropolitano per l’analisi dei problemi sulla sicurezza urbana;
  6. il capo II del decreto-legge contiene poi, in concreto, una serie di misure ritenute idonee ad arricchire lo scenario di poteri consegnati a polizia locale e Sindaci, di cui ci occuperemo nel dettaglio nel prosieguo, comprensivo del c.d. ordine di allontanamento e, come è stato definito, “DASPO” urbano (in realtà un più corretto divieto di accesso):
  7. altre disposizioni riguardano poi occupazioni arbitrarie di immobili, pubblici esercizi  (prevedendo la possibilità di disporre la sospensione facoltativa dell’attività ex articolo 100 Tulps in caso di reiterata inosservanza ad ordinanze sindacali, ordinarie e contingibili ed urgenti di cui agli articoli 50, comma 5 e 7 TUEL), nonché altre modifiche in tema di misure di prevenzione personali e la novellazione dell’articolo 639, comma 4, c.p. per introdurre misure più efficaci contro i c.d. writers.

In sostanza il d.l. si compone di 18 articoli suddivisi in due diversi Capi.
Il primo è composto di due sezioni. La sezione I è dedicata alla definizione dei concetti di sicurezza integrata e la seconda tratta della sicurezza urbana in generale. La sezione II (articoli 3-8) tratta in particolare della sicurezza urbana e contiene gli aspetti di maggiore interesse mediatico.
Il Capo II contiene invece disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano ed è la parte del d.l. su cui ci soffermeremo maggiormente in ordine ai nuovi poteri messi a disposizioni dei Sindaci e alle nuove opportunità operative.
Scendiamo dunque nell’analisi tecnico-giuridico dell’articolato.
Si rappresenta che il commento che segue è finalizzato ad offrire una prima immediata lettura delle nuove disposizioni con riserva di pubblicare approfondimenti specifici sui singoli temi trattati, con riferimento particolare a quelli destinati a produrre modificazione nei comportamenti sanzionatori ed operativi, anche alla luce della prossime, circolari ministeriali e della successiva conversione in legge del decreto.

La sicurezza integrata: collaborazione tra le forze di polizia e la Polizia Locale

Gli art. 1, 2 3 del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 (allegato n. 1) disciplinano, rispettivamente, la definizione di sicurezza integrata, le linee generali e gli accordi per la sua promozione e le competenze degli enti coinvolti.
In particolare è definita sicurezza integrata:

“l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché’ da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.” (articolo 1)

L’articolo 2 chiarisce che le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la Polizia Locale.
In tale ambito le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 3), possono sostenere, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l’adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi… Continua a leggere il commento di M. Ancillotti

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