Aggiornamento: consulta la Tabella VII.1 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.
Cosa prevede il Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada?
L’art. 405 del Regolamento di esecuzione C.d.S. in tema di “Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi dl competenza degli enti proprietari di strade” prevede che:
“1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella. VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall’entrata in vigore del codice e devono essere versati dagli interessati all’atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.”
Proprio in questo punto si segnala che gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
A quali operazioni fa riferimento l’aggiornamento degli importi?
L’elenco del tipo di operazioni si trova nell’allegato VII.1 al Regolamento e riguarda, tra gli altri:
- Nulla osta per gare fra autoveicoli da includere nel programma annuale, per ciascuna gara e per gare fuori programma
- Approvazione e omologazione dispositivi segnaletici
- Approvazioni e omologazioni parziali di dispositivi e di unità tecniche indipendenti
- Omologazione e aprovazione mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l’accertamento delle violazioni
- Autorizzazione alle imprese per la fabbricazione dei segnali stradali verticali e verifica triennale del possesso dei requisiti per ciascuna autorizzazione.
A cosa sono destinati i diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative?
Se si vuole sapere a quali spese siano destinati gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportio occorre richiamare l’art. 228 C.d.S. che specifica come siano utilizzati, tra l’altro:
- per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero
- per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del ministero
- per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l’espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero
- per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico.
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