Il comandante di PM risponde solo al sindaco

Quando è possibile sopprimere il corpo di Polizia Municipale? E da chi dipende il comandante quando l’intero corpo soggiace a un altro settore del Comune? In una sentenza del TAR Campania viene ribadito il principio della responsabilità del Comandante solo verso il Sindaco

Marco Vitali 2 Marzo 2017
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Arriva dalla Campania una sentenza interessante, che permette di fare chiarezza riguardo ad alcuni aspetti relativi all’ordinamento degli Enti Locali e del Corpo di Polizia Municipale. Quando è possibile sopprimere il corpo? Da chi dipende il comandante quando l’intero corpo soggiace a un altro settore del Comune?

La soppressione del Corpo di Polizia Municipale

L’articolo 7, c. 1, della legge n. 65/1986, la cosiddetta “legge quadro” sull’ordinamento della Polizia Locale, stabilisce che è consentita l’istituzione del corpo nel momento in cui ci siano sette o più dipendenti a svolgerne i servizi. Nel conto rientra anche il comandante di PM.

Tale istruzione consente anche, al contrario, di sopprimere il corpo qualora si scenda sotto il limite di sette agenti. L’atto rientra all’interno dell’autonomia organizzativa dell’Ente, che può anche decidere di non istituire il corpo al raggiungimento della quantità di personale richiesta.

A chi risponde il comandante di PM?

Il ricorso in analisi riguarda il caso di un comune che, sussistendone i presupposti essendo sceso il numero degli agenti al sotto di sette, ha optato per ridurre il settore di PM in servizio. L’operazione, lecita, è stata svolta attraverso due delibere:

  1. con la prima si è stabilita la riduzione di cui sopra;
  2. con la seconda si è deciso di far confluire il servizio nell’area urbanistica.

Quest’ultima area era già provvista di un Dirigente di settore. Questi, con decreto, ha imposto al Comandante, responsabile del servizio di vigilanza, di informarlo di ogni provvedimento, sul quale pretendeva di apporre la propria controfirma a modo di autorizzazione.

Il comandante risponde unicamente al sindaco

Per i giudici del TAR Campania tale operazione è però illegittima. Non è possibile subordinare il Comandate di PM a un dirigente comunale.

Secondo la normativa vigente, il Comandante risponde solo e soltanto al Sindaco. Come recita l’articolo 9, c .1, l. n.65/86:

“il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo”.

Ciò al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia di una carica così delicata, che verrebbe altrimenti svuotata delle sue prerogative e sostituita da altre al vertice della PM.

L’ordinamento della Polizia Municipale

Come ricordano i giudici del TAR, è consentito istituire il Corpo di Polizia Municipale qualora il servizio sia espletato da almeno sette addetti.

Qualora questo venga fatto, il Corpo, costituito dall’aggregazione di tutti i dipendenti che attengono ai servizi di Polizia Locale, è da considerarsi un’entità organizzativa autonoma rispetto alle altre strutture organizzative del Comune. Il Comandante è a capo del Corpo, ne ha la responsabilità e risponde unicamente e direttamente al Sindaco.

Anche se il corpo dipende da un’altra area, il Comandante risponde al Sindaco

Al contrario, laddove si decida di non costituire il Corpo, lo si deve incardinare all’interno di un’altra Area del comune, soggiacente ad un funzionario con mansioni dirigenziali. In questo caso si pone il problema di stabilire entro quali limiti e secondo quali modalità il Comandante di PM debba rispondere al Dirigente da cui dovrebbe dipendere.
Interviene in aiuto l’articolo 9 della Legge 65/86, che prevedere che il Comandante sia responsabile solo verso il Sindaco.

Consulta il testo della Sentenza del TAR Campania n. 265 del 13.2.2017

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