In pratica:
Gli articoli 24, 34 e 45 entrano in vigore con decorrenza 2 marzo 2015
Per effetto di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo regolamento, il regolamento (CEE) n. 3821/85 è abrogato, ed i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento
ATTENZIONE! Nella misura in cui gli atti di esecuzione di cui al presente regolamento non siano stati adottati, onde far sì che tali atti siano attuati al momento dell’applicazione dello stesso, le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, comprese quelle contenute nell’allegato I B, continuano ad applicarsi a titolo transitorio, sino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al presente regolamento. In sostanza, il regolamento CE 561 resta in vigore per le parti che non entrano in vigore il 2 marzo 2015 (entrata in vigore per i restanti articoli prevista per il 2 marzo 2016
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