Rilevazione velocità: è responsabilità dell’amministrazione dare prova della presenza del segnale d’avviso

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5530/2017, affronta il ricorso avverso accertamento di violazione per eccesso di velocità tramite tutor autostradale: non si può dare per scontata la nozione di fatto relativa alla presenza dei cartelli

24 Marzo 2017
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Verbale di contestazione nullo se l’amministrazione non dà prova di aver fornito agli automobilisti l’avviso relativo alla rilevazione automatica della velocità di cui all’articolo 142, comma 6 bis, del Codice della Strada. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la Sentenza n. 5530 del 6.3.2017, che riguarda una sanzione erogata in seguita all’accertamento, tramite tutor autostradale, della violazione di cui all’art. 142 C.d.S. (“Limiti di velocità”).

Non è sufficiente sostenere che “tutti sanno che i cartelli sono presenti”

Nel caso in cui l’automobilista ricorra in Tribunale, sostenendo di non aver ricevuto il citato avviso, sarà poi responsabilità dell’amministrazione dare prova della presenza del segnale, ad esempio con fotografie della segnaletica stradale. In mancanza di prove non è sufficiente sostenere che i cartelli sono presenti perchétutti sanno che sono presenti”. infatti, rispetto al concetto di notorietà, i giudici della Suprema Corte ricordano che:

“anche se la considerazione della notorietà può essere limitata ad una cerchia sociale o territoriale ristretta (tra le tante, Cass. 16165/01), per tale deve intendersi un insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi, cosi da far assurgere all’alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto (Cass. 5809/01), e tale comunità ristretta non può ravvisarsi con carattere territoriale (come ritenuto nel riferimento del tribunale agli “utenti della strada lombardi“) per far assurgere al notorio specifiche caratteristiche di una sede stradale che, come un’autostrada, è per definizione destinata ad un traffico non locale”.

In conclusione,  su una strada dedicata al traffico non locale e ad alta frequentazione, come ad esempio un’autostrada, non si può dare per scontata la nozione relativa alla presenza dei cartelli. E, in assenza di prove documentali e sicure, il verbale è da considerarsi nullo.

Consulta la Sentenza n. 5530 del 6.3.2017, Corte di Cassazione

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