Minore colto da grave malore per abuso superalcolici: il Questore sospende la licenza al pubblico esercizio
Il fatto. Arriva al Pronto Soccorso un minore colto da un grave malore dovuto all’abuso di alcolici. In seguito all’esposto della madre del minore, il Questore, avendo rilevato una condotta censurabile a carico di un esercizio pubblico, ne disponeva la sospensione della licenza per due settimane. Contro il provvedimento ricorre l’attività, deducendo eccesso di potere e difetto motivazione.
“Appare superfluo ricordare che le disposizioni del T.U.L.P.S. limitative di alcune attività imprenditoriali del privato, come l’art.100, perseguono un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione di misure cautelari, come la sospensione della licenza di un esercizio di somministrazione di bevande e alimenti, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili soltanto per manifesta irragionevolezza, non rilevabile nel caso in esame”
E’ sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire l’adozione di misure cautelari
La Cassazione procede con il respingimento del ricorso, dal momento che al tavolo del minorenne erano state portate, durante la serata, due bottiglie di superalcolici. Il fatto, non negato in alcun modo, depone già in termini sfavorevoli. Inoltre il potere previsto dall’art. 100 del TULPS ha natura preventiva e cautelare, e in questo senso la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata qualora ricorra una qualsiasi situazione pericolosa per la collettività, a prescindere dalla colpa del titolare dell’esercizio.
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